LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 44.
Divieto di cumulo dei contributi per il finanziamento delle medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.
1. I contributi concessi ai sensi della presente Legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle Leggi Statali o da altre Leggi Regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.
2. Non sono altresì cumulabili, per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari, le agevolazioni previste dalla presente Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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