LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991 , N. 14

Istituzione della "Giornata del verde pulito"

(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 25 Luglio 1991 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-07-20;14

Art. 2.
Contributi alle iniziative comunali.
1. La regione concede un contributo ai comuni fino al 50% delle spese effettivamente sostenute per le iniziative di cui all’art. 1.
2. Sono ammesse al contributo regionale le iniziative, formulate dai comuni entro il 30 novembre di ogni anno, dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d’acqua, nonchè aree verdi di proprietà pubblica o soggette a fruizione pubblica.
3. Il dirigente della competente struttura regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3, approva l’elenco delle iniziative ammesse al contributo (1) .
4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale di cui ai precedenti commi 1 e 2, prestazioni, servizi e forniture di materiali rientranti nei compiti istituzionali dei servizi di igiene urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, in quanto tali compiti competono alle normali funzioni degli enti locali.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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