LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 4.
Fauna selvatica oggetto della tutela.
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà  nel territorio regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica, comunque presenti nel territorio regionale, elencate nell’art. 2, comma 1, della legge n. 157/92 e ricomprese nell’allegato A della presente legge.
3. La tutela della fauna selvatica, a norma dello stesso art. 2 della legge n. 157/92, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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