LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 7.
Prelievo di richiami vivi.(19)
1. La giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni contenute nell’allegato “D” alla presente legge, le prescrizioni e le modalità per l’attività di cattura per il prelievo, l’inanellamento e per la cessione dei richiami vivi di cui all’art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992.(20)
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono, per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall’istituto nazionale per la fauna selvatica; il gestore può avvalersi di collaboratori.(21)
3. L’istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell’attività degli impianti di cattura, determinandone preventivamente il periodo di esercizio.
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa.(22)
5. Per la cessione ai fini di richiamo è consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio; gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.(23)
6. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria da appostamento.
7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati.(22)
8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti, oppure ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di cattura purché abbiano il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi.(24)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
19. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, nonché dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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