LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 28.
Gestione programmata della caccia.(19)
1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, lettera g), la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell’art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili.(129)(130)
4. La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell’art. 33.
5. La giunta regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui.
6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria, annualmente il direttore generale competente determina, sulla base dei dati censuari, l’indice massimo della densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo pastorale regionale.(131)
7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall’articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l’1 e il 31 marzo in forma singola e non cumulativa; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l’iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall’articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.(132)
7 bis. Per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati, con l'esclusione della caccia di selezione al cinghiale, è possibile essere ammessi, previo consenso dei relativi organi di gestione, a soli due ATC o CAC della Regione, con il limite di uno per provincia. Tale disposizione non si applica per il territorio della provincia di Sondrio.(133)
8. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all’articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell’ambito o comprensorio alpino.(134)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
129. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 13, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Torna al richiamo nota
130. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
131. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. m) della l.r. 6 giugno 2109, n. 9. Torna al richiamo nota
134. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. j) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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