LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996 , N. 32

Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria(1)

(BURL n. 45, 1º suppl. ord. del 08 Novembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-11-08;32

Art. 12.
Criteri per la formazione dei piani territoriali.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce appositi criteri per la formazione dei piani territoriali dei parchi regionali con particolare riguardo all’individuazione delle aree a parco naturale, di cui all’art. 16 ter della l.r. 86/83 , così come introdotto dal precedente art. 8.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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