LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 , N. 2

Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario

(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 25 Gennaio 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-01-22;2

Art. 2.
Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata.
2. Alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20 "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo"(7)è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 3, come integrato dall’art. 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38, è così sostituito:
"Art. 3
(Progetti di cooperazione)
1. La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, approva progetti di attività di cooperazione elaborati:
a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo";
c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di idoneità ai fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo la Regione può provvedere anche con risorse proprie."
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3. Alla l.r. 8 maggio 1990, n. 34 "Inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale degli assegnisti operanti presso l’Istituto Mario Negri di Milano ai sensi dell’art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285"(8)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 4 dell’art. 1è così sostituito:
"4. La Regione Lombardia assicura l’erogazione di un contributo annuo a favore dell’Istituto Mario Negri di Milano per l’attività di ricerca da questo svolta a favore della Regione stessa, a supporto delle funzioni da essa esercitate in materia di sanità.".
4. Per l’attuazione di azioni umanitarie e di progetti di cooperazione di cui all’art. 3 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20“La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo” in presenza di situazioni di estremo bisogno o al verificarsi di incidenti, sinistri, calamità naturali o ambientali ed eventi bellici, anche al di fuori del proprio territorio, la Regione Lombardia può svolgere le seguenti azioni:(9)
a) organizzare ed incentivare l’attività di soccorso ed assistenza, anche mettendo a disposizione mezzi, beni e servizi destinati al soccorso, ed erogare contributi a favore dei soggetti colpiti e delle loro famiglie per le prime necessità, nonché a favore di enti pubblici, di organismi associativi e di volontariato, delle organizzazioni di cui alla legge n. 49/87, nonché di enti ed istituzioni private, assicurando il coordinamento delle iniziative avviate dagli stessi;
b) partecipare alla realizzazione di campagne informative per la raccolta di generi di prima necessità e di soccorso, di fondi e mezzi a beneficio delle popolazioni colpite ed all’acquisizione dei necessari spazi pubblicitari.
5. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle somme resesi disponibili in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento di danni morali, determina i criteri per l'assegnazione e per la ripartizione tra i soggetti destinatari dei contributi di cui alla lettera a) del comma 4, in considerazione delle situazioni personali e familiari venutesi a creare a seguito dell'evento dannoso e individua la struttura di volta in volta competente per l'attuazione degli interventi.
6. Nel caso di interventi da effettuare all'estero si provvede all'acquisizione delle intese e alla definizione di programmi con le competenti amministrazioni statali.
7. E' abrogata la l.r. 28 marzo 1994, n. 7 "Iniziative di solidarietà della regione Lombardia a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia"(10).
10. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comitato promotore per la costituzione della "Fondazione internazionale Luigi Di Liegro-ONLUS" un contributo di L. 50.000.000.
11. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio "Nova Spes", limitatamente all'esercizio 1999, un contributo per spese di attività  connesse al reinserimento lavorativo dei detenuti di L. 150.000.000.
12. Alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48 "Contributi regionali alla fondazione Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'"(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis:
"Art. 3 bis (Incremento patrimoniale)
1. Al fine di consentire il ripristino di un ' adeguata condizione patrimoniale rispetto alle finalità statutarie della Fondazione "Centro lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'", la Regione contribuisce all’incremento del patrimonio nei limiti e nelle forme stabilite dal comma 2.
2. Subordinatamente all’approvazione delle modifiche alle disposizioni statutarie della Fondazione che consentano alla Regione l’assunzione della qualità di socio fondatore, la Giunta regionale delibera la partecipazione a tale titolo conferendo la somma di L. 1.500.000.000."
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13. Alla l.r. 24 maggio 1985, n. 51 "Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione delle Stelline"(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo capoverso del comma 2 dell’art. 2è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale accerta che lo Statuto della Fondazione delle Stelline sia conforme alle norme di legge in materia e disponga, per la durata della Fondazione, quanto segue:";
b) dopo la lett. i ) del comma 2 dell’art. 2 è aggiunta la seguente lett. l):
"l) che i contributi di gestione a carico dei soci siano annualmente determinati con esclusione di ogni automatica rivalutazione.".
14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l’istituto regionale di ricerca (IReR)(15) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento, con l’assunzione degli oneri conseguenti.(16)
15. La Regione promuove ogni iniziativa utile ad avviare la realizzazione dello sportello unico di cui al capo IV del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ivi comprese quelle necessarie per l’attivazione della rete telematica di cui all’art. 23, comma 2 del decreto stesso.
16. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative, ivi compresi il supporto finanziario e lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell’attuazione delle iniziative di cui al comma 15.
17. Alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente art. 1 bis:
"Art. 1 bis
(Rilancio del termalismo)
La Regione, in attuazione dell’art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", per assolvere agli obblighi e agli oneri derivanti dal trasferimento da parte dello Stato dell’azienda termale "Terme di Salice S.p.A.", già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (E.A.G.A.T.), può finanziare un piano di rilancio delle Terme medesime.
I finanziamenti di cui al primo comma sono disposti nell’ambito delle disponibilità finanziarie stabilite con legge di bilancio."
;
b) il primo comma dell’art. 22 è sostituito dal seguente:
"Il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:
a) di lire 50.000, con un minimo comunque non inferiore a lire 5.000.000, per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento;
b) di lire 25.000, con un minimo non inferiore a lire 1.000.000, per le concessioni con stabilimento di sole cure termali;
c) di lire 25.000, con un minimo di lire 300.000, per le concessioni con solo impianti di cura idropinica in sito."
;
c) il secondo comma dell’art. 22 è sostituito dal seguente:
"Il canone annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’Istat e riferiti al 31 dicembre 1998.";
d) dopo il secondo comma dell’art. 22 è aggiunto il comma seguente:
"Le somme di cui ai commi precedenti sono destinate al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerali e termali, realizzata previo controllo delle matrici ambientali.".
18. Le disposizioni di cui ai successivi commi da 19 a 28 si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto:
a) le autorizzazioni per l'escavazione di pozzo;
b) le concessioni per derivazione di acqua superficiale;
c) le concessioni per derivazioni di acqua da pozzo;
d) i nulla osta di polizia idraulica;
e) le autorizzazioni di polizia idraulica;
f) le autorizzazioni alla costruzione e al collaudo di elettrodotti;
g) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo.
19. Le modalità  di determinazione e di corresponsione delle spese istruttorie relative ai procedimenti di cui al comma 18, che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", dell'art. 10 del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 765 "Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'art. 3 della L. 25 novembre 1971, n. 1041" sono a carico del richiedente, sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai commi dal 20 al 28.
20. Le spese istruttorie di cui al comma 19 ricomprendono:
a) le indennità  di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
b) le spese di sorveglianza e di collaudo di cui all'art. 24 del r.d. 1285/1920;
c) le spese di sorveglianza sui lavori, eventualmente sostenute dagli uffici del Genio Civile, di cui all'art. 7, comma 4 della l.r. 23 marzo 1998, n. 8 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale";
d) ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.
21. Gli adempimenti per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sul Foglio Annunzi Legali e le relative spese sono a carico dei richiedenti.
22. Gli importi che i privati devono corrispondere a copertura delle spese d'istruttoria sono determinati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti ad istruire il procedimento.
23. L'aggiornamento degli importi deve essere rapportato, salva l'esigenza di copertura di eventuali costi aggiuntivi, all'indice di rivalutazione monetaria.
24. Gli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18, devono garantire adeguata pubblicità  ai provvedimenti di cui al comma 22.
25. Gli importi dovuti dai privati a copertura delle spese d'istruttoria, determinati ai sensi dei commi 22, 23 e 24, sono imputati al capitolo d'entrata individuato dalla Regione.
26. Il pagamento da parte dei privati è effettuato attraverso versamento sul c.c. postale intestato alla Regione Lombardia.
27. La ricevuta dell'avvenuto pagamento è presentata agli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18 al momento della richiesta di concessione o autorizzazione.
28. Per i procedimenti di cui al comma 18, per i quali i privati abbiano già  depositato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi richiesti dagli uffici competenti a copertura delle spese istruttorie, si applica la disciplina di cui agli artt. 31 e ss. della l.r. 57/79.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 15 dicembre 1999, n. 24. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 28 marzo 1994, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 18, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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