LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 , N. 2

Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario

(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 25 Gennaio 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-01-22;2

Art. 3.
Determinazioni in ordine alle modalità  del trasferimento di risorse umane in relazione al conferimento di funzioni agli enti locali.
1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità  e nei tempi previsti dai commi 17, 18 e 19.
2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già  fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 14, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:
a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli enti locali;
b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;
c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli enti destinatari di trasferimenti e deleghe;
d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.
5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso enti locali.
6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 14, con oneri a carico della Regione Lombardia e degli enti locali; la ripartizione di tali oneri è definita sulla base di apposite convenzioni, nelle quali può essere prevista anche la formazione del personale degli enti locali coinvolti nel trasferimento.
7. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.
8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.
9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene in conformità  alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 14, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. Il personale inquadrato nei ruoli degli enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.
11. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione Lombardia riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato e comprensivi altresì dei compensi previsti dall'art. 22 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità  montane, loro consorzi o associazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68". Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale.
12. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità  già  maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.
13. Fatte salve le determinazioni nazionali modificative del sistema previdenziale in materia di indennità  di fine rapporto, al personale regionale distaccato è liquidata, al momento dell'effettivo trasferimento nei ruoli degli enti locali, l'integrazione regionale corrisposta ai sensi dell'art. 36, comma 5, della l.r. 23 luglio 1996, n. 16.
14. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità  del personale da trasferire presso gli enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità  di:
a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;
b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli enti locali;
c) gestione del personale proveniente dallo Stato;
d) salvaguardia della professionalità  acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.
15. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità  del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli enti locali.
16. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:
a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante della delegazione regionale della associazione nazionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);
c) un rappresentante della unione regionale delle province della Lombardia (UPL);
d) un rappresentante della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
e) un rappresentante della unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
f) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività  fissata dal d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 "Modificazioni al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività  sindacale nel settore del pubblico impiego a norma dell'art. 11, commi 4 e 6 della l. 15 marzo 1997, n. 59".
17. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.
18. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità  di personale, come individuate ai sensi del comma 4.
19. I decreti di cui al comma 17 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.
20. Il trasferimento agli enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 17.
21. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali attuative del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 4 della l. 15 marzo 1997, n. 59" e del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59", incompatibili con le norme contenute nel presente articolo si intendono abrogate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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