LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 , N. 2

Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario

(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 25 Gennaio 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-01-22;2

Art. 6.
Norma in materia di smaltimento dei rifiuti.
1. Il comma 5 dell’art. 31 bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti"(20)è così sostituito:
"5. I contributi sono restituiti alla Regione dal Comune, senza interessi, nella misura del 70% dell’importo riscosso, quando questo abbia recuperato le spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che la Giunta regionale, all’atto della concessione, abbia deliberato di assumere l’onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Regione. L’obbligo si intende assolto da parte del Comune a seguito della restituzione alla Regione delle somme ottenute mediante una diligente attività volta al recupero di quanto ad esso dovuto, indipendentemente dal loro importo".
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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