LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001 , N. 3

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 06 Febbraio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-02-02;3

Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità.
2. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 31/1997 come sostituito dal comma 1, lettera d), la Giunta regionale esamina e, se ne ricorrono le condizioni, approva, ai fini dell’applicazione della d.g.r. 40903 del 29 dicembre 1998, i piani di organizzazione ed i piani strategici che gli ospedali classificati senza fini di lucro e IRCCS di diritto pubblico hanno adottato e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.(30)
4. La legge regionale 13 febbraio 1988, n. 5 (Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale)(32)è abrogata.
6. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di agevolare l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 4è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.”.
7. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 10 maggio 1980, n. 54 (Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891) e che pagano annualità  ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito per i nuovi finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono:
a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione senza pagamento di penali;
b) ottenere l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello come sopra praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti. La decorrenza del nuovo tasso ha effetto dall'annualità  2001 fermo restando la durata originaria del rimborso.

Con successivo atto sono definite le modalità  operative.
NOTE:
31. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 3 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (7 febbraio 2001). Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 1988, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
34. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, lett. b) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22 a seguito dell'approvazione degli atti attuativi di cui all'art. 11, comma 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22: vedi dgr VIII/003811 del 20 dicembre 2006. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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