LEGGE REGIONALE 3 aprile 2001 , N. 6

Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-03;6

Art. 1.
Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla l.r. 1/2000.
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 48 dell’articolo 1 è inserito il seguente comma 48 bis:
“48 bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l’acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali.”;
b) dopo il comma 52 dell’articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies:
“52 bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella Conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che:
a) favorisce l’integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;
b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite;
c) garantisce un’ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione.
La corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest’ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.

“52 ter. Ogni anno il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali.

“52 quater. E" costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.p.r. n. 194/1996, al fine di garantire l’efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati.

“52 quinquies La deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26 e dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione) resta in vigore fino all’approvazione del provvedimento sulle forme di incentivazione della gestione associata previsto al comma 52 bis.”;
c) il comma 86 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“86. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all’IReR(2), ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), per l’effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche.”;
d) la lettera j) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“j) supporto agli enti locali in materia paesistico - ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle Province per la redazione e l’aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l’aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le Province e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione, sulla base dell’estensione del territorio e della popolazione residente”;
e) dopo il comma 2 dell’articolo 3è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l’elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalità inerenti all’erogazione della spesa.”;
f) il comma 59 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province e ai comuni per le attività rispettivamente autorizzate:
a) le funzioni di vigilanza e controllo;
b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all’articolo 54 del d.lgs 152/1999, nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.”;
g) la lettera g) del comma 71 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“g) le funzioni amministrative relative:
1) all’approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alla loro realizzazione ed all’esercizio delle operazioni di smaltimento, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli impianti che:
1.1) effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo ed incenerimento a terra (D1, D5 e D10 - allegato B del d.lgs. 22/1997);
1.2) rientrano nelle categorie di cui all’articolo 1, lettera i), del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”);
2) al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’art. 29 del d.lgs. 22/1997;
3) al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di impianti per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili nei casi previsti dall’articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1993 n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province), così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1995 n. 9 (Modifica dell’art. 32 della l.r. 1 luglio 1993, n. 21“Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della regione e delle province”).”;
h) dopo la lettera o) del comma 71 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere p) e q):
“p) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
q) l’individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione determinano l’importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale.”;
i) il comma 73 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:“73. Sono delegate alle province:
a) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d’ambito;
b) l’approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli impianti di cui all’articolo 46 e per quelli che effettuano le operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto, con esclusione di quanto previsto dalla lettera g) del comma 71 della presente legge.”;
l) dopo il comma 74 dell’articolo 3 è inserito il seguente comma 74 bis:
“74 bis. Resta di competenza della Regione l’istruttoria delle domande alla stessa pervenute, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, fino alla data di approvazione delle direttive tecniche di cui alla lettera p) del comma 71.”;
m) dopo il comma 172 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 172 bis, 172 ter, 172 quater:
“172 bis. Con le modalità di cui all’articolo 11 della l.r.16/1996è istituito, nell’ambito della direzione generale competente, l’Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità. Sono servizi di pubblica utilità tutti i servizi resi direttamente da soggetti pubblici o privati sulla base di un affidamento da parte di un soggetto pubblico. L’Osservatorio ha le seguenti finalità:
a) verificare il costante miglioramento dei servizi resi all'utente finale;
b) supportare e incentivare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
c) assicurare il costante monitoraggio dell’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti e istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
e) effettuare azioni di informazione permanente.

172 ter. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità trasmettono, con cadenza semestrale, all’Osservatorio regionale, dati ed informazioni relativi all’attività svolta.

172 quater. L’Osservatorio persegue le sue finalità mediante le seguenti attività:
a) costituzione e gestione di una banca dati strutturata per ogni servizio pubblico erogato sul territorio della Lombardia, da immettere in un sito telematico;
b) acquisizione delle informazioni e dei dati amministrativi, tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilità;
c) monitoraggio dell’evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
d) monitoraggio della qualità dei servizi offerti all’utenza;
e) divulgazione dei capitolati tipo per le gare di appalto relative alla gestione dei servizi;
f) divulgazione delle esperienze di eccellenza ed esperienze pilota nazionali ed internazionali;
g) comparazione delle carte dei servizi mediante indici di qualità curandone la pubblicazione;
h) ricognizione delle reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
i) rilevazione, sulla base di studi e ricerche, delle tendenze del mercato dei servizi.”;
n) il comma 23 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l’estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della Giunta regionale.”;
o) il comma 28 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“28. I collegi commissariali per l’amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell’entrata in vigore della presente legge.”;
p) il comma 31 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione comportano la decadenza dell’intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell’organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro 90 giorni dall’avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30.”;
q) alla fine del comma 33 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:
“Sono altresì adottati con deliberazione della Giunta regionale i provvedimenti attribuiti all’autorità di Governo dall’articolo 25, ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla l.r. 31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice civile riguardo agli enti morali muniti di personalità giuridica riconosciuta che esauriscono le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione.”;
r) alla fine del comma 38 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:
“La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.”;
s) (3)
t) la lettera d) del comma 58 dell’articolo 4 è soppressa;
u) (4)
v) il comma 59 dell’articolo 4 è sostituito del seguente:
“59. Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall’articolo 2, comma 7, della l.r. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del Comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54.”;
z) (5)
aa) dopo il comma 150 dell’articolo 4 sono introdotti i seguenti commi 150 bis, 150 ter e 150 quater:
“150 bis. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, trasferito alla Regione dall’art. 162, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112è delegato alle Province.

150 ter. Al fine dell’esercizio della funzione delegata, la Provincia nel cui territorio ha inizio la gara convoca apposita Conferenza di servizi per acquisire assensi, nulla-osta, intese da parte delle ulteriori Province coinvolte.

150 quater. Del provvedimento è tempestivamente informata l’autorità di pubblica sicurezza.”.
3. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) dalle province, dalle comunità montane e dai singoli comuni con una popolazione di almeno 10.000 abitanti che abbiano adottato il regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia provinciale, municipale o della comunità montana”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno 10.000 abitanti o con un minimo di 7 addetti di polizia municipali coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane”;
c) il comma 3 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“3. I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale”;
d) il comma 2 dell’articolo 7è abrogato;
e) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:
“Art. 7 bis (Progetti sperimentali)
“1. Per l’anno 2001, in via sperimentale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della sicurezza, i comuni capoluogo di provincia, di concerto con le Aziende lombarde per l’edilizia residenziale e le forze di polizia, possono proporre progetti di videosorveglianza, che prevedano concrete modalità di coordinamento gestionale e operativo tra i predetti soggetti. Ai predetti progetti non si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti agli stessi a valere sulle risorse stanziate sull’esercizio finanziario 2002.”.
4. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente articolo 15 bis:
“Art. 15 bis (Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni o l’istituzione di un fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico, di cui all’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modifiche ed integrazioni, avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l’ammontare delle quote del fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale la quale si avvarrà, nell’ipotesi di fondo chiuso immobiliare, di soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) all’istituzione e gestione del fondo medesimo. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono conferiti alla società per azioni o al fondo. Il patrimonio indisponibile è consegnato per la manutenzione, secondo apposite convenzioni.”.
5. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“b) l’adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonché a fondazioni e altre istituzioni;”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti”.
6. La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate)(10)è abrogata.
7. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale)(12)è apportata la seguente modifica:(11)
a) il punto 5 del quarto comma dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“5) che l’utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.”.
8. La Regione istituisce il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato "Fondo", al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il Fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, operanti sul territorio regionale. Il Fondo interviene con la concessione di contributi per l’abbuono degli interessi e le spese di istruttoria dei finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati. La Giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, definisce i termini, le modalità di accesso al Fondo, la intensità dell’aiuto, i criteri di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l’attività del Fondo nonché l’affidamento della gestione del Fondo alla società finanziaria regionale.
9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal Fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché le spese per valutazioni di impatto ambientale, gli studi di inquadramento territoriali ed ogni altra analisi funzionale alla verifica della fattibilità tecnica delle opere, le spese per studi di fattibilità ed ogni altra spesa di assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le spese per l’asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari, nonché le spese di assistenza legale, sostenute per la predisposizione dei bandi di gara, gli schemi di contratto, le convenzioni, i capitolati di oneri e le spese per la predisposizione di ogni elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario. Le spese predette costituiscono elementi di costo dell’opera.
10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e di conseguire risparmi di spesa, il Consiglio regionale provvede, con legge di iniziativa della Giunta regionale, a sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico – amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuali soppressioni negli anni successivi possono essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. f) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 21 febbraio 2000, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 13 dicembre 1983, n. 95, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Il comma è abrogato sotto condizione dall'art. 23, comma 5, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2504 e 2504-bis, comma 2 del codice civile (vedi art. 23, comma 5 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12). Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 16 marzo 1981, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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