LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 , N. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11

Art. 3.
Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione.
1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l’adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.
2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.
3. Nell’intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all’accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell’impianto o dell’apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell’allegato A) (omissis) della presente legge.
4. Le valutazioni di ordine tecnico necessarie ai fini dell’installazione e dell’esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all’articolo 2, comma 1 devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa. (3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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