LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 22

Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22

Art. 1.
Finalità.
1. La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.
2. La Regione si propone altresì di sostenere l’attività di altri soggetti che, in relazione mondo giovanile e adolescenziale, svolgano azioni di rilevanza sociale ed educativa, riconosciuta nei termini di cui all’art. 3, comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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