LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 22

Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22

Art. 5 bis
(Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative) (2)
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all’articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:
a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
d) modalità di erogazione dei contributi;
e) scadenza per la presentazione delle domande.
NOTE:
2. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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