LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001 , N. 26

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-12-17;26

Art. 1.
Disposizioni in materia tributaria.
1. Alla legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Capo II del Titolo I è sostituita dalla seguente:
“Imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.”;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta)
1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione.
2. L'imposta regionale è dovuta dal concessionario nella misura del cento per cento del canone di cui all’articolo 34, comma 5, nonché all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.”;
c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4 (Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)
1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.
2. L'imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità.”;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5 (Riscossione coattiva, decadenza e rimborsi)
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni, previa intimazione del pagamento, mediante ordinanza ingiunzione, di quanto dovuto dal soggetto inadempiente a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
2. L'ordinanza ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), costituisce titolo esecutivo e definitivo per l'iscrizione a ruolo, di cui al comma 1.
3. Il termine per l'accertamento dell'imposta dovuta è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce l'obbligazione.
4. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data dell'indebito pagamento.
5. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
6. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato da utilizzare per il pagamento dell'imposta dovuta per le successive scadenze, previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria della Regione Lombardia.”;
e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato)
1. Per i ritardati od omessi versamenti si applicano le sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. In caso di ravvedimento operoso trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).”.
2. Alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica)(2)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2 (Accertamento, liquidazione, riscossione e rimborsi dell'addizionale)
1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'addizionale regionale provvedono gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.
2. L'addizionale di cui all'articolo 1è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità.
3. In materia di riscossione coattiva, decadenza e rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni.”.
3. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali)(3), come modificata dall'articolo 1, comma 29, lettera a) della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
"(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali)”;
b) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione dei canoni di concessione, ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lett. i) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
1. Le autodenunce presentate ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate domande di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea relativamente all’uso e alla quantità indicati nell’autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.
2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee e superficiali, provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;
b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui all’articolo 95 del r.d. 1775/1933, con quelle per le concessioni di derivazione;
c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l’obbligo di pagamento degli indennizzi per l"utilizzo pregresso.
5. Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all’articolo 34, comma 5, e all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è dovuto per anno solare.
6. Il canone di cui al comma 5 è versato, anticipatamente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
7. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.
8. Il rilascio dell'atto di concessione comporta il preventivo pagamento del relativo canone.
9. Ai fini di quanto disposto ai commi 6 e 7, la frazione di mese deve intendersi per intero.
10. Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato effettuato il pagamento, in sede di prima applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il titolare deve, in occasione del pagamento per il rinnovo delle medesime concessioni, provvedere a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2002.
11. Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione sono dovute per importi superiori ad EURO 258,23.
12. Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore generale della competente direzione regionale risorse finanziarie e bilancio.
13. Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.”.
4. Gli istituti senza scopo di lucro, emanazione di organismi comunitari, operanti nell’ambito di servizi per la pubblica amministrazione sono esenti dal pagamento nonché dagli adempimenti previsti in materia di tributi regionali.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 1971, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 8 aprile 1995, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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