LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 2.
Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.
1. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività  dei servizi sociali), nonché alla realizzazione delle attività  e iniziative, inerenti in particolare al sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4, comma 121, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e finalizzate alla piena attuazione della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome); concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà  sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività  sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.
2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività  sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parità  di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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