LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 5.
Fusione delle IPAB.
1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarità  di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.
2. Le IPAB operative ma dotate di risorse economiche e patrimoniali inferiori all'entità  minima di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a deliberare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la fusione con altre IPAB, finalizzata alla trasformazione, nei termini previsti dall'articolo 3, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP.
3. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale e comunale.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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