LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 6.
Estinzione delle IPAB.
1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali siano esaurite le finalità  previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività  assistenziale ed educativa, ovvero non abbiano proceduto alla fusione di cui all'articolo 5, comma 2, e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, sono soggette ad estinzione.
2. L'estinzione è proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione, dal comune del luogo in cui l'istituzione ha la propria sede legale ovvero dall'autorità  di controllo territorialmente competente; può inoltre essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l'estinzione ne dà  contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma.
3. Nel caso in cui l'estinzione non sia proposta dall'autorità  di controllo, quest'ultima deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta formulata da uno dei soggetti indicati al comma 2; trascorso tale termine senza che l'autorità  di controllo si sia espressa, il parere s'intende reso in senso favorevole. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all'estinzione.
4. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l’istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004.(4)
5. Nel provvedimento di estinzione la Giunta regionale attribuisce il patrimonio dell'istituzione estinta ad altro ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesime finalità  o, in mancanza, al comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L'ente o gli enti così individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresì, di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale.
6. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all'articolo 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'articolo 3. In ogni caso il presente comma non si applica alle istituzioni che non abbiano proceduto alla fusione ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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