LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 8.
Organi di amministrazione delle ASP.
1. Sono organi di amministrazione delle ASP di I classe:(9)
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo;
c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa;
d) il direttore generale.
Sono organi di amministrazione delle ASP di II classe:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa.
2. La durata in carica del consiglio di amministrazione o di indirizzo, le modalità  di nomina del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.(5)
3. Il consiglio di indirizzo delle ASP è composto da cinque membri così nominati:(10)
a) due componenti nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia;
b) due componenti nominati dal comune in cui l’azienda ha la propria sede legale, tra i quali viene designato il presidente;
c) un componente nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
4. Il consiglio di amministrazione delle ASP derivanti da IPAB appartenenti alla classe seconda, secondo la classificazione operata ai sensi dell'articolo 4, comma 42, della l.r. 1/2000, è composto da cinque membri, così nominati:
a) due amministratori nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia;
b) due amministratori nominati dal comune in cui l’azienda ha la propria sede legale;(11)
c) un amministratore nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
5. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera c) del comma 4 sono nominati dall'assemblea dei soci.
6. I componenti del consiglio di amministrazione o di indirizzo nominati successivamente all'insediamento restano in carica fino alla scadenza del collegio.(5)
7. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione delle ASP di II classe al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. E' sostituito dal vice-presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.(12)
7 bis. Per le ASP di I classe il presidente è nominato dal consiglio di indirizzo al proprio interno, su designazione del comune, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il presidente convoca e presiede il consiglio di indirizzo e ne stabilisce l’ordine del giorno. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge.(13)
8. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.
8 bis. Il consiglio di indirizzo delle ASP di I classe è l’organo di indirizzo e programmazione.(14)
9. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:
a) approvare lo statuto e le relative modifiche;
b) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;
c) approvare i bilanci e il conto economico;
d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
f) approvare la dotazione organica dell'azienda su proposta del direttore generale.
9 bis. Spetta in ogni caso al consiglio di indirizzo:(15)
a) approvare lo statuto e le relative modifiche;
b) approvare i regolamenti dell’ente e le relative modifiche;
c) approvare i bilanci e il conto economico su proposta del direttore generale;
d) approvare i piani e programmi dell’ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
e) deliberare la dismissione e l’acquisto di beni immobili su proposta del direttore generale;
f) approvare la dotazione organica dell’azienda su proposta del direttore generale;
g) approvare la costituzione e la modificazione delle forme associative ammesse per legge, ivi comprese le fusioni e gli accorpamenti;
h) designare i rappresentanti dell’ente presso altri enti e istituzioni.
10. Sono inoltre di competenza del consiglio di amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto:
a) l'approvazione delle proposte di convenzioni, della costituzione e delle modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
b) la designazione dei rappresentanti dell'ente presso altri enti o istituzioni.
11. Nelle aziende aventi natura associativa lo statuto, i bilanci e il conto economico sono deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto medesimo.
12. I requisiti per accedere alle cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) ono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e sono certificati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).(16)
13. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o di indirizzo delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo o, in mancanza, dall'autorità  di controllo.(5)
14. Sono incompatibili con le cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c):(17)
a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;
b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
c) i sindaci;
d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
e) i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);
h) colui che ha lite pendente con l'ASP;
i) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
15. Le incompatibilità di cui al comma 14 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di indirizzo o dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede la commissione di controllo di cui all’articolo 15.(18)
16. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78, comma 2, del d.lgs. 267/2000 .
17. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.
18. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di indirizzo determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso l'autorità  di controllo, di cui all'articolo 15, provvede alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.(5)
19. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di indirizzo è onorifica e dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.(19)
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 18 giugno 2003, n. 8. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. j) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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