LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 9.
Direttore e gestione delle ASP.
1. Il direttore è il responsabile della gestione dell'azienda; è nominato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità  stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
1 bis. Il direttore generale delle ASP di I classe, di seguito denominato direttore, è il legale rappresentante dell’ente, lo rappresenta in giudizio ed è responsabile della gestione. E’ nominato dal consiglio di indirizzo, su designazione del Presidente della Regione d’intesa con il sindaco del comune in cui l’azienda ha la propria sede legale, tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.(20)
2. Due o più aziende possono, previa stipulazione di apposita convenzione, nominare un unico direttore che svolga le funzioni gestionali per le aziende convenzionate.(21)
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in relazione alla classe di appartenenza dell'istituzione interessata, determinata mediante i criteri di classificazione stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Al direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli altri organi di amministrazione dell'azienda di cui all'articolo 8.(22)
5. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività  lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'ASP gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.
6. Non possono essere comunque nominati direttori delle ASP:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità  di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità  sociale);
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà  vigilata.
7. Qualora le condizioni di cui al comma 6 si verifichino successivamente alla nomina, il direttore decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo.(5)
8. La funzione di direttore è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale, di sindaco, di presidente di regione, di presidente di provincia, di assessore regionale, provinciale, di presidente o assessore di comunità  montana, nonché con l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l'ASP, ovvero di rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgono attività  concorrenziali con la stessa ASP.
9. La funzione di direttore è altresì incompatibile con quella di assessore e di consigliere comunale nei comuni ove ha sede l'azienda, o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa, nonché con quella di assessore e di consigliere comunale di altri comuni, se gli amministratori risiedono nel comune ove ha sede l'azienda.
10. Le incompatibilità  di cui ai commi 8 e 9 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di direttore dell'azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o di indirizzo, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore.(5)
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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