LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 12.
Patrimonio.
1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'articolo 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività  statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.
3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità .
4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà  dell'ente medesimo.
5. All'atto della trasformazione di cui all'articolo 3, le aziende trasmettono all'autorità  di controllo copia dell'inventario, aggiornato a data non anteriore al 31 dicembre 2001.
6. In caso di mancata redazione o aggiornamento dell'inventario, il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede alla nomina di un commissario incaricato di svolgere le predette operazioni.(25)
7. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
7 bis. Il trasferimento di diritti reali su beni immobili e l’attribuzione di diritti di godimento di natura personale sugli stessi beni sono soggetti a preventiva comunicazione alla commissione di controllo secondo modalità definite dalla Giunta regionale.(26)
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi