LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell'articolo 21 del d.lgs. 207/2001, in quanto non contrastanti con il principio di libertà  dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato secondo le competenze stabilite dallo Statuto entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima.(37)
3. Alle ASP si applicano le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi, di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Alle nomine e designazioni di competenza regionale non si applicano le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), ad eccezione degli articoli 5 e 12.
4. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto, di apposito regolamento.
5. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" s'intende fatto alle "aziende di servizi alla persona".
6. Nelle more della formazione dell'albo regionale dei direttori delle ASP, di cui all'articolo 9, i direttori sono scelti tra i soggetti risultati idonei ad assumere l'incarico di direttore di ASL, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) , o tra i segretari-direttori delle preesistenti IPAB. Tali incarichi decadono all'atto della nomina del direttore ai sensi dell'articolo 9.
7. L'uso della denominazione "azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP" è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.
8. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.
9. Le modalità  di espletamento dell'incarico dei commissari di cui agli articoli 11, comma 7, e 17, comma 3, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.
10. In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente. In mancanza provvede l’autorità di controllo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. L’autorità di controllo provvede altresì alla convocazione della seduta di insediamento dei nuovi organi, che deve tenersi entro trenta giorni dalla nomina.(38)
11. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.
12. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del decreto legge 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all’articolo 3 e comunque non oltre il 30 ottobre 2003.(39)
13. Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. [Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già  in servizio.](40)
14. Fino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 15, le funzioni di controllo conferite alla Commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 15.(41)
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 3 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 4 agosto 2003, n. 11. Torna al richiamo nota
40. La Corte costituzionale, con sentenza n. 411/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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