LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 14.
Rimessione in termini.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi propri regionali di cui all’articolo 1, comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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