LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 36.
Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa.
1. All’accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria regionale.
2. Le modalità di riscossione della tassa sono stabilite mediante decreto del dirigente la competente struttura tributaria regionale.
2 bis. A decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2023, non si procede con l’applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il pagamento della tassa di rinnovo sia effettuato entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce. Laddove il pagamento della tassa di concessione è abilitante per l’esercizio delle relative attività, lo stesso deve essere effettuato prima che le stesse abbiano inizio.(15)
NOTE:
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1 della l.r. 8 agosto 2022, n. 17 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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