LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 45.
Sistema di riscossione, gestione decentrata.
1. Nel caso di procedure complesse di pagamento delle tasse automobilistiche regionali in cui sono necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della corretta determinazione della tassa, la riscossione può essere effettuata soltanto presso operatori professionali individuati dalla Regione, se connessi con il ruolo regionale.
2. Le attività di variazione dei dati e rilascio di attestazioni, di variazione dei dati nel ruolo regionale, di assistenza all’utenza, di ricevimento e acquisizione delle pratiche dei rimborsi, di ricevimento e acquisizione delle pratiche di sospensione presentate dai concessionari auto, di ricevimento e acquisizione delle domande di esenzione sono decentrate localmente e gestite direttamente dai punti di erogazione del servizio professionale.
3. Sono altresì effettuate presso i soggetti di cui al comma 1 le attività inerenti il riconoscimento del diritto al rimborso.
4. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica sono svolte dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che regoli anche la relativa cooperazione. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al citato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418.(53)
5. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), lo schema tipo del disciplinare di cui al comma 4 con riguardo alla validità temporale, agli oneri finanziari e alle connesse attività svolte dalle amministrazioni coinvolte.(54)
NOTE:
53. Il comma è stato sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
54. Il comma è stato sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. c), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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