LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 56.
Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative.
1. Le violazioni alla presente sezione sono constatate dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 197 del d.lgs. n. 152/2006, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l’assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell’ufficio, nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l’attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell’ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli previsti nel presente Capo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall’ultimo comma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall’articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale).(109)
2. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province, nei modi e con le facoltà di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni e integrazioni.
2 bis. I soggetti preposti al controllo del territorio cooperano, nell’ambito delle attività istituzionali attribuite, con i funzionari provinciali di cui al comma 1 per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle connesse violazioni. A tal fine, i medesimi soggetti trasmettono anche alla provincia territorialmente competente gli esiti delle attività svolte, rilevanti ai fini della presente legge. I funzionari provinciali provvedono a notificare ai trasgressori il processo verbale di cui al comma 4 entro centottanta giorni dal ricevimento degli esiti delle attività svolte dai soggetti di cui al presente comma.(110)
3. Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 55, nonché nell’omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso articolo 55, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono altresì essere contestate d’ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione.
4. I funzionari provinciali addetti al controllo del territorio di competenza, redigono apposito processo verbale di constatazione anche sulla base degli esiti di cui al comma 2 bis, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori, se previsti. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione i funzionari verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all’interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L’originale del processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della Regione, anche mediante posta elettronica certificata, entro il quindicesimo giorno successivo all’avvenuta notifica. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle province è devoluto il dieci per cento delle sanzioni incassate dalla Regione in rapporto agli accertamenti emessi su base provinciale, al fine di potenziare le attività di controllo.(111)
5. Il dirigente della struttura tributaria, ricevuto il processo verbale di constatazione, provvede alla notifica dell’avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.(112)
6. L’avviso di accertamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione, anche per rinvio al processo verbale di constatazione, la quantificazione della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto, la quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, le modalità di estinzione dell’inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela.(113)
7. Nel caso in cui la violazione commessa risulti direttamente dagli atti d’ufficio, la constatazione della violazione e l’avviso di accertamento sono effettuati d’ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite ai commi 5 e 6.
8. Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l’avviso di accertamento, il dirigente della competente struttura tributaria emette ordinanza di ingiunzione.(114)
9. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento è notificato ai soggetti interessati mediante posta elettronica certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento.(115)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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