LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 72.
Determinazione delle aliquote.
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) e dell’art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote:(133)


Scaglioni di reddito
Aliquota (134)
a)
fino a 15.000,00 euro
1,23 per cento
b)
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro
1,58 per cento
c)
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro
1,72 per cento
d)
oltre 50.000,00 euro
1,73 per cento

1 bis. (135)
1 ter. (136)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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