LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 77.
Agevolazioni per categorie di soggetti.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 460/1997, sono esentati dal pagamento dell’IRAP, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP.
1 bis. Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del d.lgs. 117/2017, l’esenzione di cui al comma 1è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del RUNTS di cui all’articolo 45 del d.lgs. 117/2017. La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell’iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Resta fermo, in relazione alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.(142)
6 bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2006'), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona lombarde (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.(146)
6 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole dell’infanzia di cui all’articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'IRAP già prevista per le O NLUS, sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, ridotta di un punto percentuale.(147)
6 quater. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nel corso dell'anno 2013 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, sono esentate dal pagamento dell'IRAP. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 le stesse imprese sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 ridotta di un punto percentuale.(148)
6 quinquies. L'agevolazione di cui al comma 6 quater opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.(148)
6 sexies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) è azzerata ai sensi di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011.(149)
6 septies. La riduzione opera nei limiti di quanto previsto dal diritto comunitario per le attività svolte in regime di concorrenza di mercato.(149)
6 octies. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, è azzerata l’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per le nuove imprese che esercitano attività commerciali di vicinato in sede fissa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché attività artigianali, come definite al comma 2, lett. f), dell’articolo 4 del medesimo d.lgs. 114/1998, purchè prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, localizzate all'interno dei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché, dal 1° gennaio 2019, dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.(150)
6 octies 1. Dal 1° gennaio 2019 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2019 e nel 2020, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti; il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020 per le imprese costituite o insediate nel corso del medesimo anno. Alle nuove imprese di cui al precedente periodo localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 11/2004. Per accedere al beneficio, le nuove imprese di cui al presente comma devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.(151)
6 octies 2. Dal 1° gennaio 2020 l’azzeramento dell’aliquota dell’IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2020, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020.(152)
6 nonies. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".(153)
6 decies. Per accedere al beneficio di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 6 octies devono aprire la sede principale o l’unità locale commerciale all'interno dei centri storici urbani e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.(154)
6 undecies. Il beneficio di cui al comma 6 octiesè riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, oppure per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese negli anni 2018, 2019 e 2020. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).(155)
6 duodecies. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il 31 dicembre 2020. Inoltre qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall’impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.(156)
6 terdecies. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto stabilito ai commi da 6 octies a 6 duodecies.(157)
NOTE:
151. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 24e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. ) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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