LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 77 quinquies
(Ulteriori misure per favorire l’insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici) (162)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, l’aliquota IRAP è azzerata:
a) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021;
b) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per tre periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione della nuova impresa o alla data di iscrizione al registro delle imprese delle sedi o delle unità locali. Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all’articolo 77 sexies.
3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti “de minimis”. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
4. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall’impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.
NOTE:
162. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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