LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 82.
Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto – IVA.
1. È attribuita alla Regione, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni, una compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.p.r. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’aliquota della compartecipazione regionale all’IVA è determinata secondo le modalità fissate nell’articolo 2 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Alla sua rideterminazione si provvede secondo le procedure previste dall’articolo 5 del d.lgs. 56/2000 .
3. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 4, nonché per la segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio la Regione partecipa all’attività di accertamento in materia. Le modalità di partecipazione alle attività di accertamento sono definite ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
3 bis. La quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), all'aliquota di compartecipazione prevista dallo stesso decreto legislativo, è riversata direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.(168)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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