LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 100.
Norme transitorie e finali.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo alla data della sua entrata in vigore.
2. La Giunta regionale, nel quadro delle disposizioni recate dalla l.r. 16/1996, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 2 , la Giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni della presente legge sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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