LEGGE REGIONALE 11 agosto 2003 , N. 16

Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, 1º Suppl. Ord. del 14 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-11;16

Art. 2.
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2003.
1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2003 viene determinato in € 130.944.435,20 in conformità con quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge di approvazione del "Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2002" ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 la voce "Fondo iniziale di cassa" è determinata in € 130.944.435,20.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è incrementata di € 130.944.435,20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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