LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 3.
Piano Regionale Amianto Lombardia – PRAL.
1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il "Piano Regionale Amianto Lombardia" di seguito denominato PRAL.
2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1.
3. Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell’ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.
4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l’attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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