LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 4.
Contenuto del PRAL.
1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:
a) conoscenza del rischio attraverso l’effettuazione di:
1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni. L’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;(9)
2) mappatura georeferenziata dell’amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall’ARPA;
3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell’aria;
b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare la medesima;
c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all’articolo 8;
d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:
1) raccolta di dati epidemiologici;
2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto;
3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto;
e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell’ARPA;
f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:
1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto;(10)
g) individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto;
h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto;
h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell’amianto.(11)
NOTE:
9. Il numero è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 31 luglio 2012, n. 14. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 31 luglio 2012, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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