LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003 , N. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17

Art. 7.
Laboratori.
1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull’amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell’aria e in campioni massivi.
2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l’accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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