LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 12.
Disposizioni particolari.
1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già  affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile alle condizioni indicate dall'articolo 113, comma 15 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui all'articolo 55, comma 3, al gestore uscente è riconosciuto un indennizzo, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà  delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province). Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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