LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 17.1
(Promozione della digitalizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17)(54)
1. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e di agevolare, mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo, variante e voltura delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’utilizzo dell’applicativo di cui al comma 1, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico.
NOTE:
54. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. j) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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