LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 49.
Organizzazione del servizio idrico integrato.(171)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO. (172)
6. Al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente di governo dell’ambito, tramite l’Ufficio d’ambito, effettua:(174)
a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
b) l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.(175)
7. L’esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sull’albo pretorio elettronico dell’Ufficio d’ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono propedeutici alla redazione del piano di ambito ed all’affidamento del servizio.
8. La Regione interviene in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/2006, nei confronti degli enti di governo dell’ambito che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano affidato la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine, la Giunta regionale nomina commissario ad acta il presidente della provincia interessata o il sindaco metropolitano.(176)
9. Nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, dovranno essere inserite clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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