LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005 , N. 6

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 10 Febbraio 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-08;6

Art. 3.
Disposizioni in materia di trasporti, opere pubbliche e ambiente.
2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(15)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“2. I soggetti di cui al comma 1 debbono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o, in mancanza, al collegio professionale da non meno di cinque anni.”.
3. Alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti)(16)è apportata le seguente modifica:
a) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “inferiore al 25 per cento del limite massimo” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo”.
4. Ai fini dell'attuazione della normativa europea in materia di tutela della qualità  dell'aria, e in particolare della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità  dell'aria e della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità  e dell'attuazione delle norme statali di recepimento, la Regione provvede all'elaborazione del piano regionale della qualità  dell'aria e dei relativi piani di azione e all'effettuazione di ricerche, indagini e altre attività  volte, anche attraverso lo studio delle migliori tecniche e l'individuazione di interventi strutturali, al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e al controllo delle emissioni dei gas climalteranti. La Regione provvede altresì allo scambio di informazioni sia a livello europeo che internazionale e alla stipulazione di accordi e convenzioni con università  e istituti di ricerca.
5. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(17)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 6è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nell’ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19.”.
8. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(20)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:
“Art. 33 bis
(Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica nei parchi naturali)
1. I danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nel parco naturale sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi. L’ente può corrispondere altresì incentivi per interventi di prevenzione dei danni.
2. L’ente gestore del parco è competente per la gestione dei contributi di cui al comma 1 e definisce mediante apposito regolamento:
a) le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;
b) le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;
c) le condizioni per la concessione degli indennizzi;
d) le modalità per la prevenzione dei danni.
3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione può emanare apposite linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e le modalità di accertamento dei danni e per l’erogazione degli indennizzi.
4. Gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo o incentivazione, vengono stabiliti al termine dell’anno di riferimento con piano di riparto della direzione generale competente con proprio atto amministrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’atto in questione determina altresì l’ammontare delle risorse trasferibili ai singoli enti gestori.”
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NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 21 dicembre 2004, n. 39, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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