LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 4 ter(40)
(Giornata delle guardie ecologiche volontarie)
1. È istituita la giornata delle guardie ecologiche volontarie, al fine di promuovere il servizio volontario di vigilanza ecologica e rafforzare la collaborazione e la condivisione di intenti tra i volontari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con uno o più degli enti di cui all'articolo 3, comma 3, organizza ogni anno un’apposita manifestazione.
3. Ogni anno la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la data della manifestazione di cui al comma 2 e ne definisce gli aspetti organizzativi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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