LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 53.
Sanzioni amministrative.
1. Qualora il mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività o dalla segnalazione certificata di inizio attività.(228)
2. Qualora il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi dell’articolo 52, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento del valore venale dell’immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d’uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a mille euro.
3. Il mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie, effettuato in assenza dell’atto unilaterale d’obbligo, ove previsto, o della convenzione, ovvero in difformità dai medesimi, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’intervento e comunque non inferiore a mille euro.
4. Gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa sono impiegati dal comune per incrementare, realizzare o riqualificare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
228. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. q) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi