LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 80.
Ripartizione delle funzioni amministrative.(287)
1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis.(288)
2. Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l’espressione del parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
3. Spetta alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:
a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
b) opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche, da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati nell’allegato A della presente legge;
c) interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 26/2003.
4. Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l’intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:(289)
a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;
b) strade di interesse provinciale;
c) interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell’allegato A della presente legge;(290)
d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;
e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;
f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all’articolo 43 della l.r. 26/2003;
g) interventi relativi a idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge;(291)
h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.
5. Spetta all’ente gestore del parco regionale, per i territori compresi all’interno del relativo perimetro, l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l’intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:(292)
a) interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi;
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dall’ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.
6. Spetta alla comunità montana competente per territorio l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l’intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:(293)
a) opere di sistemazione montana di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco e che ricadono totalmente in area boscata spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l'ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.(294)
7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, l’ente competente tra quelli di cui al presente articolo viene individuato in relazione all’ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria da realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete. In tal caso, l’ente competente, così individuato, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica sia per la parte di intervento o opera ricadente in area boscata, concernente sia la trasformazione del bosco sia la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente nel bosco, sia per la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente in area vincolata posta fuori dal bosco. A tal fine l’ente competente, ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all’ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero in via ordinaria le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell’intervento o dell’opera da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l’ente competente può comunque procedere. La disciplina di cui al presente comma si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2021”.(295)
8. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.
9. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalla Città metropolitana di Milano o dalle province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori. Per la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori di parco regionale e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.(296)
9 bis. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore del presente comma sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla stessa data.(297)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
287. L'articolo è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
288. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. j), numero 1) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 e ulteriormente modificato dall'art. 20, comma1, lett. e), numero 1), della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
294. Il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. j), numero 5) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 1, lett. e), numero 2), della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
295. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. e), numero 3) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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