Legge Regionale 9 marzo 2006 , N. 7

Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

(BURL n. 11, 1° suppl. ord. del 14 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-09;7

Art. 4
(Approvazione dei testi unici)
1. La proposta di testo unico, predisposta dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, è approvata dalla Giunta regionale e, corredata della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro e della relazione, trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione come disciplinata dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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