Legge Regionale
9 marzo 2006
, N. 7
Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici
(BURL n. 11, 1° suppl. ord. del 14 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-09;7
Art. 4
(Approvazione dei testi unici)
1. La proposta di testo unico, predisposta dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, è approvata dalla Giunta regionale e, corredata della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro e della relazione, trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione come disciplinata dal regolamento interno del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia