Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 2
(Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento della qualità dell'aria e l'incremento di efficienza del sistema energetico regionale, nonché il sistema di monitoraggio e di valutazione.
2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma regionale di interventi per la qualità dell'aria di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale, che:
a) individua gli obiettivi specifici;
b) individua le zone e gli agglomerati del territorio regionale, classificati ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) in base ai parametri rilevanti della qualità dell'aria, alle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, alla densità abitativa, alla disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale, rilevando che l'intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità dell'aria;
c) sviluppa piani d'azione contenenti le misure strutturali e la relativa dotazione finanziaria, funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui alla lettera a), definendo le misure, anche in modo differenziato, sulla base della classificazione in contesti territoriali omogenei di cui alla lettera b);
d) implementa il sistema di monitoraggio, corredandolo con gli opportuni indicatori;
e) si armonizza con gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto attiene l'adozione di iniziative per il monitoraggio, la ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione connessi all'inquinamento atmosferico.
3. Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziario regionale.
4. Il programma regionale di cui al comma 2 può essere articolato e approvato per singole aree tematiche, in relazione a specifiche priorità di intervento.
5. In attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà, al fine di concertare le misure più idonee, la Giunta regionale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale con le province, i comuni capoluogo, i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese, delle parti sociali e gli eventuali altri soggetti pubblici e privati, in ordine sia alla predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 4 e 7, sia alla gestione delle misure di emergenza. Il Tavolo istituzionale comprende anche una cabina di regia dedicata al confronto specifico con le province lombarde, con compiti di coordinamento territoriale, e con i comuni capoluogo, nonché un'articolazione dedicata all'area metropolitana milanese. La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati, di cui al primo periodo del presente comma, in base a criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali.(1)
6. L'Assessore regionale competente in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico coordina il Tavolo permanente di consultazione istituzionale, ne definisce le modalità di funzionamento e programma i lavori anche per ambiti tematici e territoriali, articolando il coinvolgimento delle rispettive categorie di soggetti interessati.
7. Gli obiettivi della programmazione per la qualità dell'aria sono coordinati con quelli del Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d), e con la programmazione regionale delle produzioni bioenergetiche.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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