Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 9
(Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
1. La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2007), detta disposizioni per:(12)
a) limitare il consumo energetico e certificare, anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli edifici e alle zone climatiche di ubicazione, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell’involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l’uso delle fonti rinnovabili;
b) regolare l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili, nonché per la periodica indizione, da parte della Regione, anche tramite Aria s.p.a., della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati da mettere a disposizione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili secondo quanto stabilito dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, per l’affidamento degli incarichi di ispezione sugli impianti stessi;(13)
c) estendere l’obbligo di installare, entro il 30 giugno 2017, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);(14)
d) rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione;
e) promuovere l’innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l’impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento.
1 bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale, mediante la quale viene definito un importo unico valevole su tutto il territorio regionale per ciascuna fascia di potenza degli impianti, con utilizzo di un software unico di rete per il versamento degli oneri, indipendentemente dagli enti ai quali competono. (15)
1 ter. Le sanzioni di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e all’articolo 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) si applicano anche al proprietario o al conduttore dell’impianto termico che non dimostri di avere posto in essere tutti gli atti e le attività, di sua competenza, necessari affinché il soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico possa realizzare gli interventi previsti dalla normativa vigente.(16)
1 quater. L’affidamento ad un terzo delle responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), comporta il rispetto dei requisiti previsti dalla Giunta regionale, incluso l’obbligo di dichiarare le attività che possono essere delegate ad altre imprese.(17)
1 quinquies. Qualora la Regione accerti che un ente competente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili non effettui controlli e ispezioni annuali su una percentuale di impianti idonea ad assicurare il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli impianti presenti nel territorio di competenza, la direzione regionale competente dispone che, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, i controlli e le ispezioni suddetti siano effettuati da soggetti individuati mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all’attività sanzionatoria.(18)
1 sexies. Per i controlli e le ispezioni regionali effettuati ai sensi del comma 1 quinquies sono utilizzati gli introiti destinati all’ente competente inadempiente derivanti dai versamenti di cui al comma 1 bis con rideterminazione della quota ad esso spettante.(18)
1 septies. Le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 quinquies e 1 sexies, ivi incluse le modalità di accertamento della mancata effettuazione dei controlli e delle ispezioni annuali da parte degli enti competenti, la determinazione della stagione termica in cui i controlli e le ispezioni sono disposti dalla direzione regionale competente, la percentuale di controlli e ispezioni ritenuta idonea ad assicurare quanto previsto al comma 1 quinquies, distinta in funzione della tipologia degli impianti, e i criteri per stabilire l’entità della rideterminazione della quota dei versamenti di cui al comma 1 bis spettante all’ente competente inadempiente, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.(18)
2. Al fine di favorire l'installazione di apparecchiature elettriche a elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolandone la diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.
3. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
3 bis. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unità immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia.(19)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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