Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 9 bis
(Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)(20)
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell’ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.
2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).
NOTE:
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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