Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 10
(Sistemi geotermici a bassa entalpia)(21)
1. La Regione promuove l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’adozione di procedure semplificate per l’installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto.(22)
2. L’installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua è libera, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. L’installazione di sonde geotermiche al di sotto dei limiti di profondità di cui al comma 5, lettera c), è soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il proprietario, prima dell’inizio dei lavori, deve registrare l’impianto in apposita banca dati regionale.
5. La Giunta regionale disciplina con regolamento:(23)
a) le modalità tecnico-operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche;
c) le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonchè i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione provinciale;
d) i criteri per assicurare il rispetto dell’ambiente;
e) i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonché i controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità;
f) le caratteristiche della banca dati degli impianti di cui al comma 4, e le relative modalità di gestione, nonché l’attività di monitoraggio, a cura della Regione, dei dati periodicamente trasmessi dalle province;
g) le modalità di vigilanza da parte delle province sulle installazioni realizzate;
h) i criteri e le modalità per l’adozione di procedure semplificate ai sensi del comma 1.
6. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi.
8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche di cui agli articoli 1, comma 6, e 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).
9. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l’utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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