Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 18 bis
(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione)(40)
1. Per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e al fine di tutelare la qualità dell’aria ed evitare impatti diretti sulla salute, impregiudicate le limitazioni previste dall’articolo 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, la Giunta regionale approva, ai sensi dell’articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, disposizioni concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione e, nei casi previsti dallo stesso articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, sospende, differisce o vieta la combustione dei materiali nei comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, facendo salve le deroghe previste dalla normativa di settore per motivi di carattere fitosanitario.
NOTE:
40. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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