Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 20
(Produzione energetica di origine agro-forestale)
1. Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la Regione promuove:
a) l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare, l'utilizzo di biocombustibili, al fine di diversificare l'approvvigionamento e l'offerta energetica regionale e di sostenere forme integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito all'articolo 11.
b) in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse di origine agro-forestale, prodotte prevalentemente in Lombardia, al servizio di utenze pubbliche e private locali;
c) iniziative che favoriscano la raccolta e l'impiego energetico di residui colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola e dei residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
c bis) l’utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all’estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali.(41)
2. La Giunta regionale definisce procedure semplificate per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di origine agro-forestale e agro-alimentare.
NOTE:
41. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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