Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 23
(Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai servizi del trasporto pubblico locale)(37)
1. Per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus, ai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, di cui all'articolo 20 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto o per la locazione finanziaria di nuovi autobus rispondenti agli standard Euro 4 e di nuovi filobus;
b) del 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione di sistemi di filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.
2. Il credito d'imposta è riferito al periodo d'imposta in cui è effettuato l'investimento. Per gli investimenti di cui alla lettera a) l'agevolazione è riconosciuta per i tre periodi d'imposta successivi.
3. La misura del credito d'imposta è maggiorata:
a) del 10 per cento per gli investimenti effettuati nel primo biennio di entrata in vigore della presente legge;
b) del 6 per cento per gli investimenti effettuati nel secondo biennio di entrata in vigore della presente legge;
c) del 3 per cento per gli investimenti effettuati nel terzo biennio di entrata in vigore della presente legge.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), fino alla concorrenza dell'IRAP dovuta alla Regione per i periodi d'imposta oggetto dell'agevolazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata alla determinazione da parte della Giunta regionale delle modalità di riconoscimento del credito d'imposta e delle tipologie di veicoli a basso impatto ambientale a cui applicare la misura agevolativa, nel rispetto del limite di spesa stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di autobus e filobus già oggetto di contribuzione pubblica a qualsiasi titolo.
7. La Giunta regionale può assumere, con propri atti, le iniziative idonee a garantire il trattamento agevolativo stabilito al presente articolo, nel caso di modificazioni legislative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazione dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di IRAP, a valere sul bilancio regionale.
8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente all'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, per la durata e per le tipologie sotto elencate:(44)
a) otto anni per gli autobus urbani e suburbani (classe I o classe A);(45)
b) dieci anni per gli autobus interurbani (classe II o classe A-B);(46)
c) quindici anni per i filobus;
d) trenta anni per gli altri mezzi di trasporto.
9. In caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto ai periodi sopra definiti, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo di inalienabilità.
10. Gli autobus e i filobus oggetto di contribuzione pubblica sono utilizzati esclusivamente come mezzi di trasporto per servizi pubblici urbani ed interurbani.
11. La Giunta regionale definisce, anche mediante convenzioni con gli enti competenti, le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
12. Ai fini del presente articolo è contribuzione pubblica anche quella attuata mediante forme di agevolazione fiscale o credito d'imposta.
NOTE:
45. La lettera è stata modificata dall'art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
46. La lettera è stata modificata dall'art. 21, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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